Alla p.a. certificati via fax ed e-mail

Esteso l’uso (e anche la durata) delle dichiarazioni sostitutive.

Via libera al fax ed alla posta elettronica per l’invio agli uffici pubblici dei certificati che potranno essere autenticati direttamente dai cittadini. E diventano ancora più ampi gli spazi per l’autocertificazione. Questi gli elementi di maggior rilievo del dpr approvato il 16/10/98 che attua la legge Bassanini.

Vediamoli più in dettaglio.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Il dpr consente al cittadino di indicare anche all’interno della propria domanda, senza più bisogno di autentiche di firme o di presentazione di ulteriori documenti, quali per esempio, il titolo di studio o la qualifica professionale, la situazione reddituale o economica, il possesso del codice fiscale e della partita Iva, oltre che di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e relativo all’interessato, lo stato di disoccupazione, la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali, tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, l’assenza a proprio carico di condanne penali, la qualità di vivenza a carico, nonché tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile. Tali dichiarazioni, inoltre, sostituiscono i certificati, gli estratti e gli attestati che occorrono sia per l’iscrizione alle scuole di ordine e grado e all’università sia per gli uffici della motorizzazione civile. Le stesse dichiarazioni hanno anche volare sostitutivo per i certificati e per gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici. Le p.a. possono effettuare i controlli solo se esistono “ragionevoli dubbi” sulla loro veridicità.

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali che non possono essere inclusi nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere inserite in quelle sostitutive dell’atto di notorietà, le quali hanno titolo definitivo. Detta dichiarazione può riguardare altresì stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l’interessato risulti essere a conoscenza. Con la stessa dichiarazione, l’interessato può affermare che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale: in particolare, nei casi dei concorsi pubblici in cui sia prevista la presentazione dei titoli, tale dichiarazione ha lo stesso valore dell’autenticazione della copia. Se la p.a. intende verificare che i fatti dichiarati rispondono al vero, deve richiedere la documentazione necessaria entro 15 giorni all’interessato. Quest’ultimo, per accelerare i tempi, potrà inviare il materiale occorrente via fax oppure anche a mezzo di posta elettronica. Queste dichiarazioni possono essere presentate anche insieme alle relative domande, e sono firmate dall’interessato alla presenza del dipendente addetto. Tali dichiarazioni non possono però essere utilizzate, per quanto riguarda i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti.

Copie autentiche di documenti.
Nel caso l’interessato debba presentare alla p.a. la copia autentica di un documento già autenticato da un pubblico ufficiale, da un notaio o dal segretario comunale, è possibile effettuare l’autenticazione della copia da parte del responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione: tale copia, però, potrà essere usata solo per il procedimento amministrativo in corso.

Impedimento alla firma della dichiarazione.
Nel caso debba rendere una dichiarazione un cittadino che non sa o non è in grado di firmare, provvede a ciò il solo pubblico ufficiale. Non è più previsto l’obbligo della presenza dei due testimoni.

Validità della autocertificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive avranno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Spetterà alla p.a. predisporre i moduli necessari per la stesura di tali dichiarazioni (riproduzione riservata).

A cura dei servizi amministrativi del Comune

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